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LA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DEI MINORI
LA LEGGE APPROVATA DALL'ITALIA
La legge approvata dallo Stato Italiano ratificata con
legge 27.Maggio.1991, n. 176 e pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11.Giugno.1991 ha questa introduzione:
“…Tenendo presente che i popoli delle
Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e
nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori
condizioni di vita in una maggiore libertà, riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato e hanno
convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le
libertà che vi sono enunciate, senza distinzioni di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, rammentando che nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a
una assistenza particolari, convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale
per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere
in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione del fatto che
occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello
spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, tenendo presente che la necessità di
concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sul
diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale
relativo al diritti civili e politici - in particolare negli art. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo
ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti
delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo, tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo "il fanciullo,
a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita", rammentando
le disposizioni della Dichiarazione sul principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento
familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative
all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle
donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi
del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare a essi una
particolare attenzione, tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, riconoscendo l'importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in
particolare nei Paesi in via di sviluppo…”
LA
CONVENZIONE O.N.U. SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Approvata il 20 Novembre 1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU.
[Tradotta e adattata dai bambini dell'ArciRagazzi di
Palermo]
1.
Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni.
2.
Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi e
poveri, maschi e femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.
3.
Tutti coloro che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo
benessere.
4.
Ogni Stato deve attuare questa convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e
altri interventi. In caso di necessità gli Stati più poveri dovranno essere aiutati da quelli più ricchi.
5.
Gli Stati devono rispettare chi si occupa del bambino.
6.
Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.
7.
Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, ed essere registrato ed avere l'affetto dei
genitori.
8.
Il bambino ha diritto al proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione
con la sua famiglia.
9.
Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere
diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve mantenere i contatti
con essi. Quando la separazione avviene per azioni di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.)
il bambino deve essere informato del luogo dove si trovano i suoi genitori.
10.
Il bambino ha diritto ad andare in qualsiasi Stato per unirsi ai genitori. Se i genitori abitano in
Stati diversi, il bambino ha diritto di mantenersi in contatto con loro.
11.
Il bambino non può essere portato in un altro Stato illecitamente. Tutti gli Stati si devono mettere
d'accordo per garantire questo diritto.
12.
Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che Io riguardano. Quando si
prendono decisioni che Io interessano, prima, deve essere ascoltato.
13.
Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto il disegno, la stampa, ecc.
14.
Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
15.
Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.
16.
Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare a casa sua, leggere la
sua corrispondenza o parlare male di lui.
17.
Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazioni utili al suo benessere. Gli Stati devono:
o
far fare libri, film ed altro materiale utile per il
bambino;
o
scambiare con altri Stati tutti i materiali interessanti
adatti per i bambini;
o
proteggere i bambini dai libri o da altro materiale
dannoso per loro.
18.
I genitori (o i tutori legali) devono curare l'educazione e lo sviluppo del bambino. Lo
Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito.
19.
Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza.
20.
Lo Stato deve assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si
occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.
21.
Gli Stati devono permettere l'adozione nell'interesse del bambino. L'adozione deve essere autorizzata
dalle autorità con il consenso dei parenti del bambino. Se l'adozione non può avvenire nello Stato del
bambino, si può fare in un altro Stato. L'adozione non deve essere mai fatta per soldi.
22.
Gli Stati devono cercare di unire alla sua famiglia il bambino separato e, se non ha famiglia, lo Stato
lo deve proteggere come qualsiasi altro bambino.
23.
Il bambino svantaggiato fisicamente e mentalmente deve vivere una vita completa e soddisfacente. Gli
Stati devono scambiarsi tutte le informazioni utili per migliorare la vita dei bambini disabili e devono
garantire l'assistenza gratuita se i genitori o i tutori sono poveri. Inoltre bisogna fornire al bambino
occasioni di divertimento.
24.
Il bambino deve poter vivere in salute anche con l'aiuto della medicina. Gli Stati devono garantire
questo diritto con diverse iniziative:
o
fare in modo che muoiano meno bambini nel primo anno di
vita;
o
garantire a tutti i bambini l'assistenza medica;
o
combattere le malattie e la malnutrizione fornendo cibi
nutritivi ed acqua potabile;
o
assistere le madri prima e dopo il parto;
o
informare tutti i cittadini sull'importanza
dell'allattamento al seno e sull'igiene;
o
aiutare i genitori a prevenire le malattie e limitare le
nascite.
25.
Il bambino che è stato curato deve essere controllato periodicamente.
26.
Ogni bambino deve essere assistito in caso di necessità, di malattia o necessità economica, tenendo
conto delle possibilità dei genitori o dei tutori.
27.
Ogni bambino ha diritto a vivere bene. Gli Stati devono aiutare la famiglia a nutrirlo, a vestirlo, ad
avere una casa, anche quando il padre si trova in un altro Stato.
28.
Il bambino ha diritto all'istruzione. Per garantire questo diritto gli Stati devono:
o
fare le scuole elementari obbligatorie per tutti;
o
fare in modo che tutti possano frequentare le scuole
medie;
o
aiutare chi ha la capacità a frequentare le scuole
superiori;
o
informare i bambini sulle varie scuole che esistono.
o
Gli Stati devono controllare, anche, che nella scuola
siano rispettati i diritti dei bambini.
29.
L'educazione del bambino deve:
o
sviluppare tutte le sue capacità;
o
rispettare i diritti umani e le libertà;
o
rispettare i genitori, la lingua e la cultura del Paese
in cui egli vive;
o
preparare il bambino ad andare d'accordo con tutti;
o
rispettare l'ambiente naturale.
30.
Il bambino che ha una lingua o una religione diversa, ha il diritto di unirsi con altri del suo gruppo
per partecipare ai riti e parlare la propria lingua.
31.
Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e di svagarsi. Gli Stati devono garantire a tutti
questo diritto.
32.
Il bambino non deve essere costretto a fare dei lavori pesanti o rischiosi per la sua salute. Gli Stati
devono approvare delle leggi che stabiliscono a quale età si può lavorare, con quali orari ed in quali
condizioni. Devono punire chi non le rispetta.
33.
Gli Stati devono proteggere il bambino contro le droghe ed evitare che sia impiegato nel commercio della
droga.
34.
Gli Stati devono proteggere il bambino dallo sfruttamento sessuale.
35.
Gli Stati devono mettersi d'accordo per evitare il rapimento, la vendetta o il traffico di bambini.
36.
Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.
37.
Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura o punizioni crudeli. Se un bambino deve andare in
prigione, deve essere per un motivo molto grave e per un breve periodo. In carcere deve essere rispettato, deve
mantenere i contatti con la famiglia e deve essere tenuto separato da carcerati adulti.
38.
In caso di guerra i bambini non devono essere chiamati a partecipare se non hanno almeno 15 anni.
39.
Se il bambino e vittima della guerra, tortura o sfruttamento deve essere aiutato a recuperare la sua
salute.
40.
Il bambino che non osserva la legge deve essere trattato in modo da rispettare la sua dignità. Gli
Stati devono garantire:
o
che nessun bambino sia punito per cose non punite dalla
legge dello Stato;
o
che il bambino accusato sia assistito da un avvocato e
sia ritenuto innocente finché non è condannato;
o
che la sua causa sia definita velocemente;
o
che, se giudicato colpevole, abbia il diritto alla
revisione della sentenza;
o
che se parla un'altra lingua abbia l'assistenza di un
interprete.
41.
Gli articoli di questa Convenzione non devono essere sostituiti alla legge dello Stato se questa è più
favorevole al bambino.
42.
Gli Stati devono far riconoscere i diritti dei bambini sia ai bambini stessi che agli adulti.
43.
Gli Stati devono scegliere dei rappresentanti che si riuniscano periodicamente e controllino se i
diritti dei bambini vengono rispettati.
44.
Entro due anni dalla approvazione di questa Convenzione, gli Stati devono informare il Segretario
Generale dell'ONU, comunicando come l'hanno messa in pratica.
45.
Le Nazioni Unite possono incaricare l'Unicef di controllare come i diritti dei bambini vengono
rispettati in tutti gli Stati del mondo.
46.
Questa Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati del mondo.
47.
La Convenzione deve essere approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU.
48.
La Convenzione può essere firmata, anche dopo l'approvazione, da qualsiasi altro Stato.
49.
La Convenzione entra in vigore dopo 30 giorni che è stata approvata dall'ONU.
50.
Ogni Stato può proporre cambiamenti al testo della Convenzione inviando le proposte di modifica al
Segretario Generale dell'ONU.
51.
Il Segretario Generale farà conoscere a tutti gli Stati le osservazioni e le proposte di
modifica fatte da ogni singolo Stato.
52.
Uno stato può ritirare l'adesione alla Convenzione.
53.
La Convenzione è depositata presso il Segretario Generale dell'ONU.
54.
La Convenzione depositata è scritta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.
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